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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE . STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA’ PER GLI INCENDI BOSCHIVI dal 11 OTTOBRE al 15 OTTOBRE 2023

Pubblicato il 11/10/2023
Pubblicato in: Amministrazione
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE . STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA’ PER GLI INCENDI BOSCHIVI dal 11 OTTOBRE al 15 OTTOBRE 2023

La Regione Abruzzo, con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 10 ottobre 2023 ha
dichiarato lo
Durante tale periodo nelle zone boscate, fatte salve le altre norme vigenti in materia, si attuano le seguenti
prescrizioni e divieti:
a) E’ fatto divieto su aree a rischio incendi boschivi di accendere fuochi, far brillare mine, usare
apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che
producano faville o brace, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque
pericolo mediato o immediato di incendio.
b) E’ vietato inoltrare autoveicoli dotati di marmitta catalitica oltre il ciglio della strada, sui prati o nei
boschi.
c) Nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei
rifiuti con materiale inerte; nell’ambito di tali discariche è vietata la combustione dei rifiuti quali
metodi di alimentazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero insorgere dovranno essere
immediatamente spenti dal gestore.
d) Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, gli Enti gestori quale misura atta a
evitare il propagarsi di eventuali incendi provvederanno a creare intorno alle zone di discarica dei
rifiuti una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile.
e) Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre è in ogni caso vietata l’accensione di fuochi entro il limite
di 200 metri dall’estremo margine del bosco; apposite deroghe a tale divieto potranno essere
concesse ai sensi dell’art. 56 comma 5 della L.R. n. 3/2014.
f) Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi,
sigari o sigarette accese o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo
immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li
attraversano;
g) Per l’abbruciamento delle stoppie oltre i 200 meri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle
prescrizioni di massima vigenti.
h) I Comandi militari e di Polizia, nell’esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare
tutte le precauzioni per prevenire gli incendi.
i) I Sindaci, gli Enti e le Organizzazioni preposti alla protezione della natura, nell’ambito delle
rispettive competenze, sono tenuti a dare prescrizioni e divieti di cui al presente provvedimento la
più ampia diffusione.
j) Le violazioni di cui sopra sono sanzionate ai sensi dell’art. 81 della L.R. n. 3 del 4 gennaio 2014.

 Allegati
Ordinanza Regionale

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